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| Funzioni disciplinari L’ASPIF
vigila sulla tutela del titolo professionale di psicomotricista
funzionale, e ha la facoltà di adottare, di diritto o
dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei
riguardi dei propri iscritti. Il Collegio dei Probiviri
sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti
sanzioni gli iscritti all’ASPIF e conseguentemente gli
iscritti all’Albo degli Psicomotricisti Funzionali che
si rendano responsabili di mancanze o abusi nell’esercizio
della professione o che , comunque, si comportino in modo
non conforme alla dignità e al decoro della professione
o in presenza di esplicite disposizioni di legge. . |
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare
sono:
1) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza
o dell’abuso e il richiamo dell’interessato ai doveri
e alla dignità professionale e l’esortazione comminata
per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che
per deliberato proposito. L’Avvertimento viene comunicato
con lettera del Presidente del Consiglio Direttivo.
2) Censura. Contestazione o biasimo formale per la
mancanza o l’abuso commesso. Consiste in una dichiarazione
formale dell’accertamento di una mancanza lieve e del
conseguente biasimo. La dichiarazione può avere carattere
pubblico o riservato, su decisione del Collegio.
3) Sospensione dell’esercizio professionale per la
durata massima di un anno. Comportano la sospensione dall’esercizio
della professione: a)Ogni circostanza prevista dal codice
penale, come l’interdizione dai pubblici uffici o dalla
professione per effetto di una sentenza passata in giudicato
con condanna penale di durata inferiore ai due anni, e
il ricovero in casa di custodia a seguito di procedimento
penale; b)La morosità per oltre due anni nel pagamento
delle quote associative previste dall’ASPIF, nonostante
che l’interessato sia stato avvertito.
4) Radiazione di diritto. La radiazione di diritto
è pronunciata quando l’iscritto, con sentenza passata
in giudicato, è condannato a pene detentive non inferiori
a due anni per reato non colposo. Chi è stato radiato
può in seguito essere nuovamente iscritto, una volta ottenuta
la riabilitazione secondo le norme di procedura penale.
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