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Funzioni disciplinari L’ASPIF vigila sulla tutela del titolo professionale di psicomotricista funzionale, e ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti. Il Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti all’ASPIF e conseguentemente gli iscritti all’Albo degli Psicomotricisti Funzionali che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell’esercizio della professione o che , comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza di esplicite disposizioni di legge. .
Sanzioni disciplinari Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare sono:
1)
Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell’abuso e il richiamo dell’interessato ai doveri e alla dignità professionale e l’esortazione comminata per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L’Avvertimento viene comunicato con lettera del Presidente del Consiglio Direttivo.
2)
Censura. Contestazione o biasimo formale per la mancanza o l’abuso commesso. Consiste in una dichiarazione formale dell’accertamento di una mancanza lieve e del conseguente biasimo. La dichiarazione può avere carattere pubblico o riservato, su decisione del Collegio.
3)
Sospensione dell’esercizio professionale per la durata massima di un anno. Comportano la sospensione dall’esercizio della professione: a)Ogni circostanza prevista dal codice penale, come l’interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni, e il ricovero in casa di custodia a seguito di procedimento penale; b)La morosità per oltre due anni nel pagamento delle quote associative previste dall’ASPIF, nonostante che l’interessato sia stato avvertito.
4) Radiazione di diritto. La radiazione di diritto è pronunciata quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pene detentive non inferiori a due anni per reato non colposo. Chi è stato radiato può in seguito essere nuovamente iscritto, una volta ottenuta la riabilitazione secondo le norme di procedura penale.
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